L’accreditamento per i servizi al lavoro nella Regione Toscana Politiche attive del lavoro

La Regione Toscana promuove la cooperazione tra operatori pubblici e privati e favorisce il raccordo del sistema regionale per l’impiego tramite convenzioni e misure finanziarie con soggetti pubblici e privati accreditati.

I servizi al lavoro vengono infatti affidati a soggetti accreditati dalla Regione e dalle province mediante la sottoscrizione di una convenzione secondo criteri di economicità, di cooperazione, di integrazione e di qualità.

I soggetti che ottengono l’affidamento di servizi al lavoro devono essere iscritti, nel momento della sottoscrizione della convenzione, all’elenco dei soggetti accreditati.

Si tratta di un modello di accreditamento confermativo che comporta l’accreditamento successivo alla scelta del soggetto cui si prevede di affidare il servizio.

L’accreditamento è necessario per lo svolgimento dei seguenti servizi al lavoro:

a) orientamento

b) servizi per l’incontro fra domanda e offerta di lavoro

c) monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro

d) sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori

e) ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l’impiego, diverso da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai soggetti pubblici.

I requisiti per l’iscrizione all’elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro sono stabiliti dalla normativa regionale.

I soggetti accreditati per le attività di orientamento nella formazione professionale sono iscritti d’ufficio all’elenco dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro di orientamento.

Le domande di accreditamento devono essere presentate alla Regione Toscana e alle Province toscane attraverso la procedura on-line “Autorizzazioni e Accreditamenti”.

Entro 60 giorni dalla data dell’accreditamento il soggetto deve provvedere alla interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale, nei tempi e con le modalità stabilite dalla Giunta Regionale.

L’accreditamento dura due anni ed è rinnovabile.

I soggetti accreditati devono essere in possesso di locali ed attrezzature d’ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento delle attività, distinti da quelli di altri soggetti e conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

I locali devono inoltre essere aperti al pubblico in orario d’ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente.

La Regione Toscana non specifica le figure professionali richieste.

La disciplina menziona solamente il possesso di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un’esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita nell’ambito dei servizi al lavoro, della formazione professionale, dell’orientamento, della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali.

L’esperienza professionale comprende anche la partecipazione a percorsi formativi promossi da associazioni rappresentative in materia di servizi al lavoro.

Al fine del monitoraggio statistico e della valutazione delle politiche del lavoro, la disciplina regionale, prevede l’invio da parte degli operatori pubblici e privati accreditati di ogni informazione richiesta relativa al funzionamento del mercato del lavoro.