L’autorizzazione alla intermediazione di lavoro Incontro domanda offerta di lavoro

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Nel nostro paese l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro è svolto da soggetti pubblici e privati secondo un sistema misto avviato alla fine degli anni 90 con l’estensione dei soggetti titolari dell’intermediazione di lavoro.

Nascono nel 1997 per la prima volta in Italia con la legge n.196 –  c.d. Pacchetto Treu –  le Agenzie di Lavoro Interinale autorizzate a stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo mentre con il D.Lgs. 469/97, oltre alla modifica dei vecchi uffici di Collocamento in Centri per l’Impiego, viene abolito il monopolio pubblico del Collocamento con l’istituzione  delle Agenzie private di mediazione.

Prima di allora infatti l’intermediazione di manodopera era caratterizzata dal monopolio dello Stato, unico soggetto titolare dell’intermediazione tra chi cercava e offriva lavoro attraverso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e la rete territoriale degli Uffici di Collocamento e della Massima Occupazione.

Ma è con il D. Lgs. 276 del 2003 che viene istituito un apposito Albo delle Agenzie per il Lavoro presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e identificato un unico regime di autorizzazione, fermo restando le competenze delle regioni in materia di regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale.

L’autorizzazione è il provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori pubblici e privati denominati agenzie per il lavoro, allo svolgimento delle attività di intermediazione ed altri servizi per il Mercato del lavoro a livello nazionale.

Lo stesso concetto di intermediazione viene ampliato, comprendendo tra le attività la raccolta dei CV, la preselezione, e costituzione della banca dati, la promozione e gestione dell’incontro domanda e offerta di lavoro, l’orientamento professionale, la progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’ inserimento lavorativo.

Al sistema pubblico dei Centri per l’Impiego vengono così affiancate le Agenzie per il Lavoro di cui all’ Art. 4 e 6 del D. Lgs 276/2003.

Le Agenzie per il Lavoro di cui all’Art. 4  sono quegli operatori privati – società di persone, di capitali e cooperative- autorizzate sulla base del possesso di specifici requisiti  logistici, patrimoniali, professionali.

Esse possono svolgere attività di somministrazione di lavoro di tipo generalista e di tipo specialista, intermediazione, ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale.

Le Agenzie per il Lavoro di cui all’ Art. 6 – regimi particolari di autorizzazione – sono autorizzate alla sola attività di intermediazione in base al possesso di alcuni requisiti.

Rientrano in questo regime Università pubbliche e private, Istituti di scuola secondaria superiore, Comuni, Camere di Commercio, Associazioni dei datori di lavoro e Sindacati, Enti bilaterali e Patronati, Onlus che hanno come scopo la tutela del  lavoro, l’assistenza e la promozione di attività imprenditoriali e la tutela della disabilità, Consulenti del  lavoro, Gestori di siti Internet, Enpals.

L’autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale può essere concessa anche dalle Regioni.

L’autorizzazione viene rilasciata dalla regione in cui ha sede l’agenzia e consente di operare solo nell’ ambito ristretto al territorio regionale

Le agenzie per il lavoro autorizzate a livello nazionale e regionale sono iscritte all’ Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro suddiviso in cinque sezioni in base alla tipologia del servizio offerto.

L’iscrizione certifica quali sono gli enti autorizzati a operare legittimamente nel mercato del lavoro e rappresenta la condizione essenziale per operare nel campo dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro e offrire i relativi servizi.