L’accreditamento per i servizi al lavoro in Lombardia Politiche attive del lavoro

In Lombardia il modello di erogazione dei servizi al lavoro è a canale unico e i soggetti pubblici e privati iscritti all’albo regionale degli operatori accreditati partecipano allo stesso titolo all’erogazione dei servizi.

I Centri per l’impiego Provinciali infatti offrono servizi al lavoro come i soggetti privati accedendo, dopo essersi accreditati, ai finanziamenti regionali per l’attuazione delle politiche del lavoro.

Solo alcune funzioni – prettamente amministrative –  restano assegnate in via esclusiva alle province mentre alla Regione spettano funzioni di programmazione, controllo e valutazione nonché di gestione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di ciascuna tipologia d’intervento.

Il modello lombardo prevede inoltre lo strumento del voucher per la remunerazione dei servizi erogati dagli enti accreditati.

I voucher vengono assegnati a specifiche categorie di soggetti e possono essere spesi tra gli operatori che hanno aderito a ciascun avviso.

Le aree di servizio previste sono: area 1 – servizi di base; area 2 – accoglienza e orientamento; area 3 – consolidamento competenze; area 4 – servizi per l’inserimento lavorativo; area 5 – altri interventi.

La procedura di accreditamento degli operatori pubblici e privati per i servizi al lavoro prevede la presentazione della domanda di iscrizione all’albo regionale con l’utilizzo di un modello di autocertificazione in cui il legale rappresentante dichiara il possesso dei requisiti necessari.

Dopo aver ricevuto il numero di iscrizione all’albo regionale, il richiedente può dare avvio all’attività di riferimento.

La direzione regionale competente può effettuare le opportune verifiche sia in relazione al possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di accreditamento sia in relazione alla corretta erogazione dei servizi al lavoro attraverso controlli documentali e controlli in loco.

 Alla procedura di accreditamento sono ammesse imprese, società ed enti dotati di riconoscimento giuridico, nonché i soggetti emanazione delle parti sociali o partecipati dalle medesime.

Per poter erogare servizi al lavoro l’operatore deve dotarsi di almeno due unità organizzative, ubicate in due diverse Province del territorio lombardo.

Tale requisito non si applica alle Province, ai Comuni, alle Università ed altri Enti pubblici, agli operatori di emanazione delle parti sociali e loro partecipate.

I locali delle unità organizzative e delle sedi in cui il servizio viene erogato devono essere conformi alla normativa in materia di igiene e sicurezza e alla normativa in materia di accessibilità ai diversamente abili.

Ogni unità organizzativa deve essere dotata di strumenti e postazioni informatiche a disposizione sia degli operatori che dell’utenza, nonché di attrezzature d’ufficio, collegamenti telematici e specifica dotazione software per la gestione del servizio.

I servizi al lavoro devono essere erogati esclusivamente presso le sedi accreditate in disponibilità dello stesso soggetto accreditato.

Sono sei le figure professionali contemplate dalla disciplina dell’accreditamento:

  1. responsabile dell’unità organizzativa
  2. addetto all’accoglienza ed informazione degli utenti
  3. tutor
  4. responsabile della certificazione delle competenze
  5. assessor
  6. supporto dell’inserimento lavorativo dei disabili

Le prime tre figure sono sempre richieste a prescindere dal tipo di servizio erogato mentre le altre solo nel caso di erogazione di servizi particolari: