Formazione 4.0 Piano Nazionale Industria 4.0

La nuova Legge di Bilancio 2018 introduce il credito di imposta per le spese di formazione 4.0. autorizzando per l’anno 2019 una spesa di 250 milioni di euro.

Il credito interessa tutte le imprese indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono ammissibili al credito di imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0:

  • big data e analisi dei dati
  • cloud e fog computing
  • cyber security
  • sistemi cyber-fisici
  • prototipazione rapida
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata
  • robotica avanzata e collaborativa
  • interfaccia uomo macchina
  • manifattura additiva
  • internet delle cose e delle macchine
  • integrazione digitale dei processi aziendali

Le attività di formazione inoltre devono essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali e riguardare i seguenti ambiti:

a) Vendita e marketing

b) Informatica

c) Tecniche e tecnologie di produzione

Per ciascun ambito la legge elenca i settori nei quali è possibile svolgere la formazione.

Sono escluse dal beneficio le attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o altre norme obbligatorie in materia di formazione.

Il credito riguarda le spese di formazione del personale dipendente e viene riconosciuto per un importo massimo annuo pari a 300.000 euro.

Entro tale limite la misura del beneficio è pari al 40 per cento del costo aziendale dei lavoratori dipendenti per il periodo in cui essi siano occupati in attività formative.

L’incentivo si applica esclusivamente alle spese sostenute nel 2018 e potrà essere compensato a partire dal 2019.

Dovrà inoltre essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili, non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP e si applica nel rispetto delle norme europee sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno.

Per usufruire del credito di imposta le imprese dovranno certificare i costi delle spese di formazione.

La certificazione deve essere effettuata dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali e dovrà essere allegata al bilancio.

Le imprese non soggette a revisione e prive di collegio sindacale dovranno comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale o di una società di revisione e le spese sostenute saranno ammissibili al credito di imposta entro il limite massimo di 5.000 euro.

Le disposizioni applicative – documentazione richiesta, controlli, cause di decadenza dal beneficio – saranno stabilite con un apposito decreto ministeriale che dovrà essere adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio avvenuta il 1 gennaio 2018.